argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 luglio 2022, n. 45184, ha fornito chiarimenti in tema di individuazione della competenza per territorio nel reato di bancarotta; in particolare, è stata precisata la necessaria distinzione fra la fattispecie di bancarotta pre-fallimentare di cui all’art. 216, comma 1, n. 1, l.f. e quella post-fallimentare ex art. 216, comma 2, l.f. Nel primo caso, essendo il momento di consumazione del reato individuato nella dichiarazione di fallimento, il giudice competente deve essere ritenuto quello del luogo in cui è avvenuta la pronuncia. Nella bancarotta post-fallimentare, invece, la consumazione deve ritenersi integrata nel luogo in cui vengono compiuti gli atti esecutivi della bancarotta con il perfezionamento della fattispecie criminosa ed in tal luogo dovrà pertanto ritenersi radicata la competenza territoriale.