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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 ottobre 2022, n. 29793, depositata in data 12 ottobre 2022, ha confermato che, accertata l’avvenuta esecuzione del concordato fallimentare omologato, il decreto del giudice delegato che disponga la cancellazione del pignoramento trascritto prima della dichiarazione di fallimento non è reclamabile ex art. 26 l.f., da parte del creditore che ha proceduto alla trascrizione del predetto vincolo, mancando in capo a costui l’interesse ad agire, stante l’obbligatorietà del concordato ai sensi dell’art. 135 l.f., per tutti i creditori anteriori all’apertura del concorso. In particolare la Suprema Corte ha specificato che non può ritenersi sussistente un interesse della reclamante, dalla stessa neppure allegato, alla permanenza della trascrizione di un pignoramento, già improcedibile ai sensi dell’art. 51 l.f. per effetto della dichiarazione di fallimento, che non potrebbe essere proseguito neppure all’esito della chiusura del fallimento stesso per effetto dell’omologa del concordato fallimentare, che ai sensi dell’art.135 l.f. è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento e, quindi, anche nei confronti della ricorrente.