argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con il messaggio 20 ottobre 2022 n. 3805, l’INPS ha chiarito che l’indennità una tantum di euro 200, prevista dall’art. 31 del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, spetta al lavoratore in forza anche in caso di attività sospesa per aspettativa sindacale, sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore. Possono accedere al beneficio i lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 (c.d. legge di Bilancio 2022) non titolari dei trattamenti di cui all’art. 32, commi 1 e 18, D.L. n. 50/2022 e che hanno beneficiato per almeno una mensilità nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 23 giugno 2022 dell’esonero di cui al comma 121 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore).