argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare 27 ottobre 2022 n. 122 l’INPS ha fornito le istruzioni in merito alle novità introdotte dal D. lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, in materia di genitorialità. In particolare, il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. La relativa indennità e gli oneri previdenziali sono interamente a carico dell’INPS. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio di tale diritto sono puniti con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro.