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Con l’ordinanza del 29 ottobre 2022, il Tribunale di Messina, confermando sul punto l’orientamento della Corte di Cassazione, ha ritenuto che, in materia di licenziamento, la disciplina stabilita per le cosiddette organizzazioni di tendenza dall’art. 4, Legge n. 108/1990 ha natura eccezionale e deve essere interpretata in senso restrittivo. Il privilegio dell’esenzione dell’applicazione dell’art. 18 della Legge n. 300/1970 è collegato alla sussistenza di tre requisiti, quali l’identificabilità di una organizzazione di tendenza nominata, la mancanza dello scopo di lucro, la mancanza di un’impresa. In particolare, in merito al primo requisito, l’espressione va riferita ad una fattispecie associativa che si caratterizza per la diffusione di valori ideologicamente caratterizzanti. In merito al secondo e terzo requisito il Tribunale ha ritenuto che abbia natura imprenditoriale anche l’attività economica organizzata con criteri di economicità della gestione, finalizzata alla copertura di costi, a prescindere dall’esistenza di un vero e proprio fine lucrativo.