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Il Tar Campania, sez. III, con la sentenza del 14 novembre 2022, n. 7003, in materia di utilizzo degli algoritmi nell’attività della pubblica amministrazione, ha inteso puntualizzare alcuni principi espressi dalla giurisprudenza. La vicenda oggetto della pronuncia ha riguardato la corresponsione di un’indennità per le aziende agricole al fine di compensare gli svantaggi derivanti dalla localizzazione delle aziende agricole in territori classificati montani, in applicazione della Direttiva 75/268/CEE (art. 3 par. 3). Dopo la corresponsione, applicando un nuovo algoritmo di calcolo, Agea aveva rielaborato le domande dei beneficiari, riscontrando importi versati in eccesso e procedendo al recupero degli stessi. Tale vicenda ha offerto l’occasione al giudice amministrativo di ribadire alcuni punti fermi in ordine all’utilizzo dell’algoritmo nell’attività amministrativa. A tale riguardo il Tar ha ribadito l’esigenza di assicurare un controllo umano del procedimento, in funzione di garanzia, c.d. human in the loop, in modo che il funzionario possa in qualsiasi momento intervenire per interloquire con il privato, per verificare a monte l’esattezza dei dati da elaborare, mantenendo il costante controllo del procedimento. Il ricorso all’algoritmo, in funzione integrativa e servente della decisione umana, ovvero anche in funzione parzialmente decisionale nei procedimenti a basso tasso di discrezionalità, non dovrebbe mai, viene ribadito nella sentenza, comportare un abbassamento del livello delle tutele garantite dalla legge sul procedimento amministrativo, ed in particolare di quelle sulla individuazione del responsabile del procedimento, sull’obbligo di motivazione, sulle garanzie partecipative, e sulla cd. non esclusività della decisione algoritmica. Il Tar ha concluso ribadendo che il principio di trasparenza impone che nelle decisioni amministrative algoritmiche il processo automatizzato sia reso non solo conoscibile nei suoi aspetti tecnici, ma anche comprensibile, mediante una spiegazione che lo traduca nella “regola giuridica” ad esso sottesa, rendendolo, in tal modo, intellegibile ai suoi destinatari, così da consentire, da un lato, il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto inciso dal provvedimento, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost., e dall’altro, il pieno sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo.