argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Tar Roma, Lazio, sez. II ter, nella pronuncia del 16 novembre 2022, n. 15217, si è occupato della questione della natura del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario imposto alle imprese produttrici o rivenditrici di energie, gas e prodotti petroliferi, previsto dall’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, convertito con modificazioni dalla l. 51 del 2022. Tale misura impositiva, straordinaria in quanto dovuta solo nell’anno 2022, ha come soggetti passivi le imprese che esercitano l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi nonché i soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Il giudice amministrativo ha riconosciuto natura tributaria al citato contributo in quanto esso si caratterizzerebbe per la sussistenza di tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza, sia della Corte costituzionale sia della Corte di Cassazione, necessari affinché una prestazione patrimoniale possa ritenersi di natura tributaria, ossia: previsione con disposizione di legge; idoneità a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; mancanza di un nesso sinallagmatico che giustifichi tale decurtazione; destinazione delle risorse così reperite alle pubbliche spese.