argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
Articoli Correlati: Accesso documentale - Accesso civico generalizzato
Il Consiglio di Stato, sez. IV, nella pronuncia del 22 novembre 2022, n. 10275, ha ribadito i rapporti tra accesso documentale, ex l. 241/1990, e accesso civico, ex d.lgs. 33/2013. A tale riguardo il collegio ha inteso precisare che, qualora la pubblica amministrazione non provveda espressamente sulla domanda di accesso, l’interessato non può proporre l’azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. sostenendo di aver azionato l’accesso civico generalizzato, qualora nell’istanza egli abbia fatto inequivoco riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, contenuta nella l. 241/1990. Viene, inoltre, rammentato che in caso di mancata risposta da parte dell’amministrazione sull’istanza di accesso presentata ai sensi della l. 241/1990 si formerà il silenzio diniego, che l’interessato avrà l’onere di impugnare entro il termine di decadenza. Il collegio ha richiamato la sentenza dell’Ad. plenaria n. 10 del 2 aprile 2020, laddove è stato affermato che su un piano generale la pubblica amministrazione destinataria di un’istanza di accesso a documenti amministrativi che sia formulata in modo generico, ossia senza riferimento all’accesso c.d. tradizionale oppure all’accesso civico generalizzato, ovvero che contempli il richiamo di entrambi i predetti istituti (c.d. istanza cumulativa), ha il potere-dovere di esaminarla nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento alla disciplina dell’accesso civico generalizzato. Tuttavia, ha concluso il collegio, la citata regola non deve essere seguita nel caso in cui l’interessato abbia fatto inequivoco riferimento alla disciplina dell’accesso oggetto della l. 241 del 1990, dovendo in tale ipotesi l’istanza essere esaminata unicamente sotto i profili dettati da tale ultima legge e non anche con riferimento all’accesso civico generalizzato.