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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33436 dell’11 novembre 2022, si è espressa nuovamente in merito alla responsabilità per i debiti tributari nelle operazioni di scissione, in particolare nella fattispecie di scissione parziale. In particolare, secondo la Corte, in conformità con la precedente giurisprudenza, qualora sia realizzata un’operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta antecedenti, prevista dall’art. 173, comma 13, del TUIR (e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dall’art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1997) diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, “in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all’operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all’esigenza di un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018”. Peraltro, secondo la Corte è altresì esclusa la necessità di atti accertamento prodromici nei confronti del coobbligato, poiché il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all’atto notificato anche quelli presupposti.