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Con la sentenza n. 44266 del 22 novembre 2022, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul reato di indebita compensazione di crediti inesistenti o non spettanti di cui all’articolo 10-quater del D. Lgs. n. 74 del 2000, consolidando il proprio orientamento secondo cui il reato sussiste anche nel caso compensazione riguardante crediti e debiti per tributi di natura non omogenea. Più in dettaglio, la Corte osserva che secondo una sola pronuncia, rimasta isolata, la condotta di omesso versamento di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 concerne esclusivamente le somme dovute a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, mentre secondo tutta la restante giurisprudenza “il fuoco dell’incriminazione della fattispecie di cui all’art. 10-quater, n. 74 del 2000 è rappresentato non dall’omogeneità o eterogeneità delle imposte compensate, né dal rispetto del limite temporale della detraibilità del credito e nemmeno dall’utilizzo o meno del modello F24, ma dal ricorso a un istituto applicato nonostante l’assenza di un valido titolo”; pertanto, detto reato si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea. Nondimeno, alla luce del fatto che esiste un unico precedente difforme (peraltro del 2019, nel caso di specie) rispetto all’orientamento pressoché prevalente, si registra un unico precedente difforme, non sussistono i presupposti per rimettere la questione alle Sezioni Unite poiché non si ravvisa un contrasto sufficientemente consolidato, “sì che risulti superata la soglia dell’ordinario svolgimento di una riflessione giurisprudenziale in progressivo affinamento per essere sedimentate posizioni delle quali non è prevedibile l’ulteriore evoluzione”.