Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2022 - La Corte di Cassazione interviene nuovamente sugli elementi caratteristici dell’occultamento e distruzione di documenti contabili

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Con la sentenza n. 42913 dell’11 novembre 2022, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente per precisare le condotte che integrano il reato di occultamento o distruzione dei documenti contabili. Più in dettaglio, la Corte afferma che per integrare detto reato non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ovverosia l’omessa tenuta delle scritture contabili, ma è necessario un comportamento a contenuto commissivo, consistente appunto nell’occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge. Inoltre, la condotta di occultamento comprende non solo l’ipotesi di scuola del nascondimento materiale, ma anche quella in cui la documentazione non viene dichiarata all’Erario, e non indicata nei registri contabili, in tal modo occultandone l’esistenza al Fisco: in conformità con la precedente giurisprudenza, la Corte afferma che “l’occultamento consiste, infatti, nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari”, e a tal fine non ha alcuna rilevanza che “mediante gli estratti conti societari sia possibile, se non persino agevole, ricostruire l’ammontare dei redditi, in quanto costituisce principio assolutamente consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui, in tema di reati tributari, il delitto di cui all’art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni”, circostanza che invero si verificherebbe con la sola disponibilità degli estratti conto societari dato che si sarebbe comunque resa necessaria una ulteriore attività investigativa di accesso ai conti correnti bancari per ricostruire l’ammontare del volume d’affari.