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Se non diversamente disciplinato nel contratto di affitto di azienda, ai sensi dell’art. 102 co. 8 del TUIR, l’ammortamento dei beni compresi nell’azienda concessa in affitto compete al soggetto affittuario e non al concedente (Cass. 8.3.2019 n. 6836). L’affittuario subentra al concedente nella posizione fiscale riferita agli elementi patrimoniali oggetto di affitto d’azienda in quanto è il soggetto che si assume il rischio della perdita di valore dei beni dovuto all’uso degli stessi, con la conseguenza che il risultato di gestione dell’affittuario tiene conto dell’onere per logorio e perimento dei beni aziendali, traslato dalla posizione del concedente. Come evidenziato nella sentenza della Corte di Cassazione numero 22171 del 13 Luglio 2022 “Tuttavia, la disciplina fiscale consente che le parti del contratto di affitto di azienda possano derogare convenzionalmente alla disciplina civilistica di cui all’art. 2561, secondo comma, c.c., nel caso in cui l’affittuario non assuma convenzionalmente l’obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale”. Qualora, invece, le parti abbiano derogato all’art. 2561 co. 2 c.c. e, quindi, l’affittuario non assuma convenzionalmente l’obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale, la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti non viene traslata sul reddito dell’affittuario. Tale soluzione va applicata, ad esempio, nel caso in cui sia stato pattuito che il deperimento derivante dall’uso di beni componenti il ramo d’azienda condotto in affitto non debba ricadere sul conduttore, bensì sul concedente (Cass. 21.12.2018 n. 33219).