<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2022 - Sequestro preventivo di immobile abusivo

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 43604 del 17 novembre 2022 (ud. 4 ottobre 2022), nell’ambito di un procedimento per realizzazione di manufatti edilizi in zona sottoposta a vincolo ambientale in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica, di autorizzazione sismica e del nulla osta dell’Ente Parco, ha ribadito come il più recente orientamento giurisprudenziale abbia, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, “escluso ogni automatismo tra semplice utilizzo del manufatto abusivo in zona vincolata e compromissione degli interessi tutelati dal vincolo, pur precisando che l’accertamento del giudice deve essere finalizzato a verificare se l’uso della cosa, realizzata in violazione dei vincoli paesaggistici, sia idoneo o meno, nell’ipotesi di condotta del tutto esaurita, ad incidere sulle conseguenze dannose prodotte dall’intervento abusivo sull’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, con la conseguenza che l’uso della cosa a deteriorare ulteriormente l’ecosistema protetto dal vincolo deve formare oggetto, in tale caso, di un esame particolarmente approfondito da parte del giudice di merito, il quale deve ritenere o escludere l’ulteriore lesione del bene protetto a seconda che accerti, in concreto, l’incompatibilità o la assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, avuto riguardo alla natura di quest’ultimo e della situazione preesistente alla realizzazione dell’opera”. Nel valutare la sussistenza del presupposto del periculum in mora ai fini del sequestro preventivo di un immobile abusivo sito in zona paesaggisticamente vincolata conseguente all’uso dello stesso in quanto produttivo di conseguenze dannose sull’area oggetto di speciale protezione, il giudice del merito dovrà dunque procedere ad una accurata disamina, verificando se possano escludersi ulteriori lesioni del bene protetto sulla base della assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, tenendo conto della natura di quest’ultimo e della situazione preesistente alla realizzazione dell’opera. In termini riassuntivi la Suprema Corte ha affermato come “in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, il presupposto del periculum in mora non possa essere desunto solo dalla esistenza delle opere ultimate, ma come sia necessario dimostrare che l’effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l’incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela”.