Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2022 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: l’art. 517 ter c.p. è volto a tutelare unicamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con Sentenza n. 43063 del 14 novembre 2022 (ud. 30 settembre 2022), la V Sezione penale ha ribadito che «ai fini dell’integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio o segno distintivo, tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall’art. 517 c.p., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre sia nell’ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell’ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti “originali” da parte di chi non ne è titolare». La Corte ha altresì evidenziato che «ai fini della configurabilità dell’elemento oggettivo del reato di cui agli artt. 473 e 474 c.p., non è sufficiente la mera confondibilità tra due marchi regolarmente registrati, ma è necessario un “quid pluris” rappresentato dalla materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio».