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Cass. pen., sez. V, 11 ottobre 2022 (dep. 10 novembre 2022), n. 42870, ha chiarito che “in tema di reati fallimentari, nel caso in cui all’imputato siano contestati più fatti di
bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall. non integra alcuna violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l’imputato in condizione di conoscere il significato dell’accusa e di esercitare il diritto di difesa”. Si è, altresì, precisato che “la cd. continuazione fallimentare non richiede alcuna formale contestazione, in quanto l’utilizzazione di tale istituto si risolve esclusivamente nell’applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena in caso di pluralità di reati”.