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In tema di rapporti tra amministratore di fatto e di diritto, Cass. pen., sez. V, 5 ottobre 2022 (dep. 22 novembre 2022), n. 44387, partendo dall’assunto secondo cui “per l’affermazione della responsabilità dell’amministratore di diritto si pone comunque la necessità di accertare in che modo questi si sia posto, dal punto di vista soggettivo, rispetto al fatto delittuoso, al fine di verificare se vi abbia aderito, anche solo implicitamente”, ha censurato la motivazione della Corte di merito a proposito della ritenuta consapevolezza dell’imputata “degli intenti fraudolenti perseguiti dall’amministratore di fatto della società (suo marito nonché titolare, almeno fino ad un certa data, di una procura generale ad operare per conto della moglie)”, fondata “sul solo rapporto di coniugio e sulla conseguente consapevolezza della crisi profonda della società in capo alla prevenuta”. In proposito, osserva il Collegio che “il dato del rapporto di coniugio non basta…a far ritenere provata la consapevolezza dell’imputata delle vicende societarie, pur volendo valorizzare altri dati che pure emergono dalla sentenza circa alcuni sparuti indicatori di conoscenza delle vicende della società in capo all’imputata”.