argomento: News del mese - Diritto Penale
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Cass. pen., sez. V, 24 ottobre 2022 (dep. 25 novembre 2022), n. 45044 ha recentemente ribadito che “nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano fatto ingresso nel patrimonio di quest’ultimo; non possono essere oggetto delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale i beni sui quali il fallito ha un possesso solo precario e il proprietario vanta un diritto alla restituzione, come nel caso di beni ricevuti in locazione, deposito o comodato”. In ragione di ciò, dunque, sono state accolte le doglianze proposte dalla Difesa ed è stato affermato che “il pregresso possesso dei beni strumentali acquisiti in comodato non è di per sé presupposto idoneo per la qualificazione della condotta contestata all’imputato in termini di distrazione”.