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Con sentenza n. 44560 del 23 novembre 2022, (ud. 9 novembre 2022), la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha ricordato che «il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori» e, anche quando la redazione di questo documento sia stata affidata a terzi, il datore di lavoro non è esonerato «dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata». Infatti, il contenuto qualificante e minimo del documento di valutazione dei rischi deve essere costituito, oltre che da una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, anche dall’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati nelle specifiche situazioni. Sulla base di tali principi, in relazione ad un infortunio occorso durante la movimentazione manuale di latte sugli scaffali dell’impresa, è stata ritenuta priva di pregio l’argomentazione difensiva in base alla quale si è sostenuto che il datore di lavoro e legale rappresentante della società potesse non essere a conoscenza del discostamento, da parte dei lavoratori, dalle procedure decise in materia di movimentazione di carichi, atteso che, nel corso del giudizio, era emerso che tali procedure non erano state formalizzate, né inserite nel documento di valutazione del rischio, né spiegate ai dipendenti.