» La duplice finalità del rendiconto finale: verifica contabile e accertamento della responsabilità del curatore
» In fase di chiusura della procedura, è onere del curatore comunicare il rendiconto finale di gestione ex art. 116 l.f. a tutti i creditori, ivi compresi i professionisti dallo stesso nominati
» Il tribunale, al fine di dichiarare aperta la procedura di concordato, tiene conto della approfondita ed esaustiva relazione del professionista attestatore del piano