» Opposizione all’espropriazione forzata e fallimento del debitore esecutato
» E’ nulla l’aggiudicazione di un immobile sottoposto ad espropriazione immobiliare qualora la pubblicità mediante strumenti telematici sia stata effettuata su siti internet non compresi fra quelli indicati nell’elenco di cui al decreto ministeriale 31/10/2006
» In tema di espropriazione immobiliare l’aggiudicatario decaduto per omesso versamento del saldo prezzo non ha diritto di ricevere la notificazione del successivo avviso di vendita
» In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, su richiesta dell’aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo, decorre dall’adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell’istanza per la sua revoca e non dall’emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell’atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell’atto presupposto, salvo che l’opponente abbia incolpevolmente ignorato l’esistenza di quest’ultimo.