» In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, su richiesta dell’aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo, decorre dall’adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell’istanza per la sua revoca e non dall’emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell’atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell’atto presupposto, salvo che l’opponente abbia incolpevolmente ignorato l’esistenza di quest’ultimo.
» Nel procedimento di espropriazione forzata immobiliare a seguito della emissione del decreto di trasferimento recante l’ordine di cancellazione dei gravami il Conservatore è tenuto ad eseguire tale incombente indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a norma dell’art. 617 cpc.
» Decreto di trasferimento e ordine di cancellazione dei gravami la questione è rimessa alle Sezioni Unite.
» Efficacia immediata del decreto di trasferimento sulla cancellazione dei gravami