» Il termine per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dellart. 43 l.f. decorre dalla data in cui la controparte viene a conoscenza legale dellevento interruttivo
» Il termine di tre mesi per la riassunzione del processo decorre dal momento in cui il curatore viene a conoscenza della pendenza del giudizio
» Termini per riassumere un processo interrotto per dichiarazione di fallimento
» La clausola sociale di riassunzione e il potere di licenziamento
» Riassunzione del processo e dichiarazione di fallimento
» Appello Cagliari, 17 maggio 2013 (rivista Giurisprudenza Arbitrale)
» In caso di traslatio iudicii conseguente a declaratoria di difetto di giurisdizione, i giudicati impliciti formatisi innanzi al giudice ordinario che ha declinato la giurisdizione non vincolano il giudice amministrativo innanzi al quale la domanda sia poi riproposta (Un Anno di Sentenze)