» Alle spese di giustizia sostenute per l’esecuzione immobiliare è riconosciuto il privilegio speciale ex art. 2770 c.c.
» Art. 560 c.p.c.: a seguito della modifica con l. 28 febbraio 2020, n. 8, la liberazione dell’immobile pignorato avviene con modalità più “snelle” a tutela dell’assegnatario del bene.
» La rottamazione non estingue l’intervento dell’Agenzia nell’esecuzione immobiliare
» Ulteriore proroga alla sospensione delle procedure esecutive immobiliari che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore
» L’omesso versamento del fondo spese da parte del creditore procedente giustifica la chiusura anticipata del procedimento esecutivo.